Le tre sigle sindacali CSDL, CSdL ed USL inviano una comunicazione per evidenziare la necessità di
aprire il confronto sul rinnovo del Contratto Collettivo scaduto il 31 dicembre 2024.
Le richieste delle Organizzazioni Sindacali sono:
Modifiche economiche:
- Art. 34 “Aumenti Retributivi”: Considerato lo straordinario aumento inflattivo riscontrato nel quadriennio 2021 – 2022 – 2023 – 2024, pari a +1,9%, +8,7%, +5,9%, +1,1%, sulla base dell’indice IPCA per l’Italia, si è generata una rilevante perdita di potere d’acquisto degli stipendi.
Vi è quindi la necessità di recuperare la differenza, oltre a coprire l’inflazione preventivabile per il futuro.
Modifiche normative:
- Art. 4 “Addestramento professionale”: rimuovere.
- Nuovo Art. 5 “Inquadramento professionale”: rimuovere e sostituire con “Distinzione per le persone lavoratrici in possesso di laurea o titoli di studi superiori attinenti al Settore, livello riconosciuto non inferiore al 3°”.
- Art. 11 “Ambiente di lavoro”: modificare le visite mediche di controllo per il libretto sanitario sostituendo con 4 ore e le ulteriori 4 ore se richieste dal medico (visite di prevenzione).
- Art. 12 “Orario di lavoro”: diminuzione dell’orario di lavoro (massimo 40 ore)
– Includere una parte inerente al “sistema di rilevamento presenza” tramite timbrature obbligatorie della persona lavoratrice su base mensile.
– Prevedere un preavviso di almeno una settimana nella comunicazione ai lavoratori dell’orario settimanale.
– Riscrivere il testo in modo più chiaro. - Art. 16 “Ferie annuali”: Sostituire i giorni con le ore e specificare che le 226 ore totali si riferiscono a 184 ore annuali di ferie + 14 ore di ex festività + 28 ore annuali di permessi straordinari retribuiti (viene rimossa la lettera a) dell’art. 19 che viene riformulato come segue. “il periodo di godimento delle ferie per il 50% sarà scelto dalla Direzione aziendale; il restante 50% sarà scelto dal lavoratore.
Il dipendente potrà usufruire di almeno due settimane (anche consecutive) lavorative di ferie, previo preavviso di almeno 15 giorni di calendario e a condizione che il periodo scelto non coincida con analogo periodo scelto da altri lavoratori, tale da pregiudicare la normale attività aziendale.” - Creare Art. 16 bis “Ferie solidali”: “si propone di regolamentare la donazione delle ferie solidali tra lavoratori della stessa azienda compresi i non residenti in deroga alla Legge n° 129 del 2022 art. 31, definendo criteri e modalità applicative, allo scopo di poter accudire i propri familiari nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea”.
- Creare Art. 17 “Permessi per esigenze documentate di salute”: “Un permesso ordinario annuale pari ad 8 ore di lavoro frazionabile verrà concesso a quei lavoratori che, per esigenze documentate di salute proprie e/o relative ad eventi che coinvolgono il nucleo familiare entro il secondo grado di parentela, sono costretti ad assentarsi dal lavoro.
Tale permesso verrà concesso limitatamente ai familiari di primo grado di parentela (genitori e figli) anche se non facenti parte dello stesso nucleo familiare”. - Art. 19 “Permessi per lutto”: viene riformulato mantenendo il testo dell’attuale lettera b) sui permessi retribuiti per lutto.
- Art. 20 “Diritto allo Studio”: aumento delle ore di permesso.
- Art. 21 “Congedo matrimoniale”: specificare che il permesso matrimoniale è usufruibile entro l’anno dalla data del matrimonio.
- Art. 23 “Festività”: modifica Allegato 6 con verbale accordo di pag. 32.
- Creare Art. 27 o 28 “Aspettative per distacchi sindacali”.
- Art. 46 “Validità e durata del contratto”: fino al 2029.