STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.”

ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita ai sensi della legge 1961 l’Associazione per la promozione e lo sviluppo turistico, denominata “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.”, con sede nella Repubblica di San Marino in Via 5 Febbraio n. 111 – Domagnano -.
L’associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

ART. 2 – SCOPI E FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro, e rappresenta l’organizzazione professionale degli operatori economici del settore della ricezione e dell’iniziativa turistica ed ha lo scopo:
a) di promuovere lo sviluppo e l’affermazione materiale e morale della categoria quale fattore insostituibile di progresso e di incremento economico; all’uopo essa favorirà l’impiego degli investimenti privati per il potenziamento e l’adeguamento del patrimonio turistico giusta le esigenze di modernità e di servizio; predisporrà la qualificazione tecnica e professionale della categoria e dei quadri di lavoro dipendenti per il loro opportuno adeguamento alla delicatezza degli scambi e delle relazioni; diffonderà la conoscenza delle attività del turismo nella sua riconosciuta rilevanza di fattore economico e di funzione civile; curerà l’inserimento della categoria nella vita pubblica finanziaria con la messa in atto delle intraprendenze maggiormente idonee alla valorizzazione del turismo sammarinese;
b) di promuovere la posizione, lo studio e la soluzione dei problemi interessanti la categoria in vista della sua natura tipicamente imprenditoriale e delle particolari esigenze tecniche ed economiche che ne caratterizzano l’attività all’uopo provocando l’interessamento dell’ autorità competente per una più appropriata protezione legislativa, per la prestazione di adeguata assistenza morale e materiale ai fini delle realizzazioni che l’associazione persegue, per l’adozione di consoni criteri di differenziazione e di valutazione delle esigenze della categoria nei confronti di altre privilegiate e concorrenti in vista della generale utilità della sua funzione;
c) di coordinare l’attività dei consociati in ordine al progresso tecnico, economico, morale e organizzativo del settore mediante la disciplina dei rapporti di concorrenza e di colleganza, delle condizioni di mercato, della correttezza professionale e mediante l’esame di opportunità di iniziative singole o collettive atte a favorire o a turbare il generale interesse della categoria;
d) di tutelare i diritti dei consociati non contrastanti con l’interesse generale della categoria predisponendo a tal fine, oltre l’adesione solidale dell’associazione, l’assistenza tecnica e legale a mezzo di consulenze o di altro mezzo che il caso richieda;
e) di collaborare con gli organi pubblici predisposti per la formulazione e la soluzione dei problemi generali e di settore delle attività turistiche all’uopo disponendo relazioni, incontri, convegni preparatori e programmazioni partecipando anche attivamente alla loro realizzazione;
f) di fare quindi tutto ciò che nell’interesse della categoria concorra, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti, alla superiore finalità di potenziamento turistico della Repubblica di San Marino.
L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico. Essa, tuttavia, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con i competenti organi istituzionali della Repubblica di San Marino per promuovere iniziative conformi ai fini sociali.
È escluso qualsiasi scopo di lucro ed ai soci non sono consentiti benefici economici.

ART. 3 – ASSOCIATI
Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e gli enti che operano nel settore della ricezione, con particolare riferimento ad alberghi, ristoranti e bar, dell’iniziativa turistica e commerciale dei servizi correlati ai settori sopracitati e le guide turistiche, sempreché concorrano i requisiti di professionalità, dell’investimento, del rischio aziendale. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questa delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato.
L’Associazione è composta da quattro Settori – Alberghi, Ristoranti, Bar, Commercio Turistico.

ART. 4
L’assunzione della qualità di associato si acquisisce con l’accoglimento, da parte del consiglio direttivo, della domanda scritta dell’interessato presentata allo stesso consiglio direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo consiglio direttivo.
A tutti gli associati sono riconosciuti i medesimi diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi; in particolare sono tenuti al pieno rispetto del presente statuto. L’appartenenza all’associazione si rinnova automaticamente di anno in anno mediante il pagamento della quota associativa.
Ogni associato ha la facoltà di iscriversi ad un solo settore anche se la sua attività imprenditoriale riguarda più settori.

ART. 5
La qualifica di associato si perde per dimissioni volontarie, mancato pagamento della quota associativa annuale, morte, per sopravvenuta mancanza della qualificazione, indegnità deliberata dal consiglio direttivo, previa contestazione in contraddittorio all’associato e per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità ed il prestigio sia del singolo associato che dell’associazione.

ART. 6
La perdita della qualità di associato determina l’irripetibilità di ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell’associazione e degli associati compreso il rimborso delle quote e dei contributi.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) I Comitati Direttivi di Settore
d) il Presidente
f) il Vicepresidente
e) il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico
L’Assemblea Generale degli associati.
L’Assemblea Generale è il massimo organo dell’Associazione Sindacale ” UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.” e come tale esamina, giudica e delibera tutte le attività relative alla vita della stessa.
L’Assemblea Generale è composta:
a) dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo;
b) dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ai suddetti componenti dell’Assemblea è riservato il diritto di intervenire.
Hanno diritto al voto tutti gli associati dell’Associazione “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.” che risultano regolarmente iscritti all’Associazione Sindacale.
Attribuzione dell’Assemblea:
a) discute ed approva:
1) la relazione generale sulla gestione dell’Associazione “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.””;
2) propone le linee operative da demandare al Consiglio Direttivo;
3) esamina la relazione finanziaria;
b) discute ed approva il conto consuntivo, udita la relazione del Collegio Sindacale;
c) elegge con mandato triennale tra gli associati, mediante votazione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio Sindacale;
d) delibera ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Funzionamento:
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. L’avviso di convocazione deve essere inviato agli aventi diritto entro 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione sarà validamente comunicato all’associato anche attraverso spedizione all’indirizzo di posta elettronica con conferma di ricevimento e lettura. Qualora il numero di associati superi le 60 unità, l’avviso di convocazione sarà validamente sostituito dall’affissione di pubblici manifesti in tutti i Castelli della Repubblica. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo di telegramma o fax o e – mail, almeno quarantotto ore prima della seduta.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta valida per le singole adunanze. La delega non potrà essere conferita in ogni caso a coloro che rivestono qualsiasi carica sociale. Ogni associato non potrà cumulare più di due deleghe. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risulta presente il numero degli associati che rappresenta la metà più uno degli aventi diritto di voto. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, sempre nel medesimo luogo, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti.

ART. 8
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l’esame di modifica allo statuto e all’atto costitutivo o per motivate circostanze. È convocata dal Presidente dell’Associazione UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.”, oppure da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di 1/3 degli associati.
L’Assemblea straordinaria deve avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta di convocazione con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.

ART. 9 – PRESIDENTE
Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le eventuali commissioni, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’ urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà a ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
In caso di temporanea assenza o impedimento, decesso, dimissioni, permanente impedimento, esso è sostituito dal Vicepresidente eletto a tale carica. È altresì causa di decadenza il verificarsi di una delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 settembre 2010 n.150 “Modifica della definizione di soggetto inidoneo”.
Il Presidente decide su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione; cura l’osservanza del presente statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessaria.
Il Presidente può delegare a rappresentarlo per incarichi specifici un componente del Consiglio Direttivo o altro associato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell’Associazione UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.”, attua le direttive dell’Assemblea Generale ed è organo deliberante per tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove (9) ad un massimo di dodici (12) consiglieri per decisione dell’Assemblea. Ogni Settore di riferimento dell’Associazione presente in Assemblea elegge separatamente al proprio interno, mediante voto segreto e con scheda, fino ad un massimo di tre consiglieri.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio direttivo elegge, fra i consiglieri, nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare uno o più delegati, anche non facenti parte del Consiglio Direttivo e anche non associati, che potrà/potranno affiancare il Presidente stesso ed a cui potranno essere assegnati compiti od iniziative. Il/I delegato/i dovrà/anno tenere costantemente informato il Presidente della propria attività istituzionale e rappresentativa. Il Presidente riferirà periodicamente al Consiglio Direttivo circa l’attività svolta dal/i delegato/i.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ordinamento organico e le norme per il funzionamento dell’Associazione mediante appositi regolamenti e ottemperando a tutte le norme di legge vigenti nella Repubblica di San Marino.
Delibera l’ammontare della quota associativa, e adotta i provvedimenti amministrativi rimessi a sua specifica competenza; predispone la “relazione tecnica-finanziaria” sulla gestione dell’Associazione.
Nomina eventuali commissioni per il cui funzionamento si determinano attribuzioni e numero di componenti che potranno essere scelti anche fuori dai soci qualora l’evenienza presenti carattere specificità. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, esso è sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, l’Assemblea di Settore provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio direttivo e potrà essere riconfermato. È altresì causa di decadenza il verificarsi di una delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 settembre 2010 n.150 “Modifica della definizione di soggetto inidoneo”.
Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
Entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza dell’intero Consiglio Direttivo lo stesso convoca l’Assemblea straordinaria.
Il Consiglio assume le funzioni pro-tempore sino alla nuova Assemblea ordinaria o straordinaria, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione.
Il Consigliere che risulta assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio, senza valida giustificazione, decade dalla carica.
La decadenza è pronunziata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 4 membri del Consiglio Direttivo, per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo di telegramma o fax o e – mail, almeno quarantotto ore prima della seduta.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza di voti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Alla riunione del consiglio possono assistere altre persone, solo su invito del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo uscente propone all’Assemblea dei Soci la nomina del Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario viene nominato dall’Assemblea dei Soci.
Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre avere rivestito la carica di presidente dell’associazione, possedere alte qualità morali, culturali e avere contribuito con il proprio operato a portare lustro all’Associazione.
Il Presidente Onorario non è soggetto al pagamento della quota sociale, può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandati.

ART 11 – COMITATI DIRETTIVI DI SETTORE
Ogni Settore facente parte dell’Associazione (Alberghi, Ristoranti, Bar, Commercio Turistico) ha un proprio Comitato Direttivo di Settore composto dai membri eletti da ogni Settore in occasione dell’Assemblea.
I Comitati Direttivi di Settore sono organi consultivi e propositivi, possono riunirsi separatamente ed hanno facoltà di deliberare e determinare attraverso l’adozione di relativi provvedimenti la politica di quel settore della Associazione.
Le riunioni dei Comitati Direttivi di Settore hanno validità solamente previa informativa al Presidente dell’Associazione che può nominare un suo delegato con funzioni di verbalizzante.
Le decisioni dei Comitati Direttivi di Settore devono essere presentate al Consiglio Direttivo che delibererà a riguardo alla sua prima riunione utile.
Ciascun Comitato Direttivo nomina un Responsabile di Settore che dovrà provvedere a convocare il proprio Comitato Direttivo di Settore, anche su richiesta di singoli soci, predisponendo l’ordine del giorno.
I Comitati Direttivi di Settore svolgono la loro attività all’interno della Associazione e promuovono lo sviluppo delle imprese al cui settore afferiscono, favorendo lo studio, la soluzione dei problemi che coinvolgono il loro Settore.
I Responsabili di Settore, su decisione del Comitato Direttivo di Settore, hanno la facoltà di convocare le Assemblee settoriali per trattare argomenti che le riguardano.
I Responsabili di Settore vengono nominati all’interno di ogni Comitato Direttivo di Settore ed hanno il compito di affiancare ed accompagnare il Presidente in tutte le occasioni in cui devono essere rappresentati e difesi gli interessi diretti di ciascun singolo Settore.
I Rappresentanti di Settore devono informare il Presidente della propria attività istituzionale e rappresentativa e ne rispondono direttamente in quanto responsabili di Settore.

ART. 12 – COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO
L’Assemblea Generale elegge il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Sia il Sindaco Unico che i componenti del Collegio Sindacale devono avere una comprovata e notoria esperienza in materia contabile ed amministrativa ed iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale spetta il controllo sull’attività contabile e amministrativa dell’Organizzazione. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale retano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La funzione di Sindaco Unico o di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito degli organi dell’Associazione.

ART. 13 – CARICHE ELETTIVE
La durata delle cariche elettive è di tre anni.
Nel caso di elezioni infratriennali, la durata in carica è limitata al residuo triennio in corso.
Gli uscenti sono sempre rieleggibili.
Per rivestire la carica di Consigliere è necessario essere associati dell’Associazione “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.”, ed avere compiuto il 18° anno di età.
Non possono essere eletti coloro che:
Abbiano subito condanne penali con interdizione dai Pubblici Uffici o privazioni dei diritti civili e politici.
Tutte le cariche decadono con la conclusione del mandato triennale.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, con oculata diligenza, alla redazione del Bilancio Sociale dell’esercizio decorso.
Il Bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale entro il 31 Maggio di ogni anno, nel rispetto comunque, delle leggi vigenti, dopo essere stato reso pubblico preventivamente in termine utile per gli iscritti.
Il bilancio di esercizio annuale dovrà essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale nei termini di legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 15 – PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Il patrimonio dell’Associazione “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.” è costituito da un capitale variabile formato da tutti i beni di proprietà dell’Associazione.
Le entrate annuali dell’associazione “UNIONE SAMMARINESE OPERATORI DEL TURISMO” brev. “U.S.O.T.” sono costituite dal versamento della quota sociale, dai contributi dei singoli, dagli Enti pubblici e privati, donazioni o da lasciti
Responsabile del patrimonio è il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, dandone rendiconto all’Assemblea Generale.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Il patrimonio attivo verrà donato allo Stato della Repubblica di San Marino.
In qualsiasi tempo e causa, in caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria, nel rispetto delle disposizioni della legge ed eventualmente dell’Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Estinte le eventuali passività sociali, il residuo deve essere comunque destinato a finalità di interesse pubblico, ad enti senza fine di lucro aventi sede nella Repubblica di San Marino, ovvero all’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

ART. 17 – CONTROVERSIE E GIURISDIZIONE
Tutte le controversie riguardanti l’Associazione ed i propri iscritti, salvo le fattispecie nelle quali l’Associazione abbia espressamente accettato clausole compromissorie, sono di competenza del Foro della Repubblica di San Marino, così come tutte le questioni relative alla responsabilità del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico.

ART. 18 – NORME INTEGRATIVE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti nella Repubblica di San Marino.