Alleghiamo il nuovo Decreto Legge n° 193 del 2020.
In particolare prestiamo attenzione a:
Art. 1 – (Disposizioni generali)
3. [………] È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ove sia prevista somministrazione di cibi e bevande, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto – legge. È fortemente raccomandato, per le attività nelle quali non sia prevista somministrazione di cibi e bevande, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale e costante.
Nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all’applicazione del corretto distanziamento, trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone. Tale ultimo numero massimo può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti seduti al medesimo tavolo siano membri di un unico nucleo di conviventi. Resta fermo l’obbligo di prestare attenzione ad un congruo distanziamento anche al tavolo durante il consumo di cibi e bevande. Sono inibite le consumazioni in piedi, sia all’interno che all’esterno del locale, salvo quelle al banco qualora sia possibile garantire il distanziamento tra gli avventori, nonché i buffet ad esclusione di quelli serviti a display, ove siano presenti schermi protettivi o adeguate misure di distanziamento. Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 24:00 e riapertura al pubblico non prima delle ore 4:30. È fatto divieto nei predetti esercizi commerciali di concedere l’uso di quotidiani e riviste; altresì è fatto divieto del gioco delle carte come di qualsiasi altro gioco da tavolo. Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale “discoteca, sale da ballo, night club e simili” e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell’articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.
4. Fatto salvo quanto indicato all’articolo 16 del presente decreto – legge, le conferenze, i congressi o similari, sono consentiti sia in luogo pubblico che privato purché siano assicurati posti a sedere distanziati per gli avventori e non sia prevista la somministrazione di cibi o bevande. Nel caso in cui si preveda la presenza di un numero di persone uguale o superiore a cinquanta, dovrà essere preventivamente ottenuta autorizzazione da parte della Gendarmeria, sentiti il Dipartimento di Prevenzione e la Protezione Civile per quanto di competenza. Tale richiesta di autorizzazione preventiva, che deve pervenire con un preavviso di almeno quindici giorni, può venire concessa solamente a fronte di opportune misure di controllo e verifica del rispetto delle prescrizioni, e solo previa indicazione, da parte dell’organizzatore, di un responsabile della sicurezza facente capo ad agenzie di vigilanza autorizzate a tale compito, oltre ad un numero di addetti per la sicurezza, facenti capo al responsabile, non inferiore alla proporzione di uno ogni cinquanta avventori. Il numero massimo di avventori non potrà in alcun caso eccedere la proporzione con gli addetti della sicurezza né i posti a sedere disponibili garantendo il necessario distanziamento. Non possono essere autorizzati eventi per i quali non sia garantito il mantenimento del distanziamento interpersonale.
5. Sono inibite le feste, anche presso i domicili privati, fatta salva la regola della presenza contemporanea di un numero massimo di sei persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi.
21. La dichiarazione di status di appartenente al medesimo nucleo di conviventi afferisce alla responsabilità individuale.
Art. 3 – (Modifiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni)
1. L’articolo 1, comma 9, del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:
“9. La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.”.
2. L’articolo 1, comma 11, del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123 è così modificato:
“11. L’integrazione salariale non è mai concessa agli amministratori e ai dirigenti presenti nell’organico aziendale.”.
Art. 8 – (Modifiche straordinarie alle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)
1. [………….] La prestazione può essere svolta anche continuativamente senza limitazioni di giornate, fermo restando il diritto al riposo previsto per legge o nei Contratti Collettivi. Resta fermo esclusivamente il limite delle giornate complessive annuali
4. Il livello di assunzione e la relativa retribuzione oraria del lavoratore occasionale assunto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge 19 settembre 2014 n.147, così come modificato dal presente articolo, deve essere il medesimo del lavoratore sostituito.
Art. 15 – (Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti)
1. Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto – legge nell’area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo. Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.
Art. 18 – (Sanzioni)
2. Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto – legge, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1), ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).
Art. 20 – (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto – legge entrano in vigore alle ore 18.00 del giorno di venerdì 30 ottobre 2020 e permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione salvo quanto espressamente previsto nei singoli articoli del presente decreto – legge.